Seguici su: Facebook facebook link | Linkedin facebook link

Chi investe il pedone è responsabile anche se attraversa fuori dalle strisce

Quando si è alla guida, bisogna sempre prestare la dovuta attenzione ai pedoni, senza limitarsi ad avere cura che nessuno attraversi solo quando ci sono delle strisce pedonali. Tale regola, valida in generale, ha trovato una conferma con la recente sentenza numero 26111/2016, depositata dalla Corte di Cassazione il 23 giugno.
Con essa, infatti, è stata confermata la condanna per omicidio colposo in capo a un automobilista che aveva investito un'anziana signora, cagionandone la morte. Non importa che la donna avesse ignorato la presenza, qualche metro più avanti, delle strisce pedonali: il conducente avrebbe dovuto prestare adeguata attenzione. Nel corso del processo, del resto, era emerso che nel luogo in cui si era verificato l'incidente la visibilità era buona e sufficiente a permettere ad un attento e prudente automobilista di evitare l'investimento della donna, nonostante essa si accingesse ad attraversare la carreggiata fuori dagli spazi segnalati. 
Per i giudici, infatti, il conducente di un veicolo deve osservare la massima prudenza e procedere a velocità moderata quando si trova in prossimità degli attraversamenti pedonali, permettendo così ai pedoni di esercitare il diritto di precedenza che gli spetta, sia che attraversino sulle strisce sia nelle loro vicinanze. 
La Cassazione ha ricordato che, in ogni caso, il diritto di precedenza va subordinato al principio del neminem laedere, anche quando il pedone attraversa la carreggiata fuori dalle apposite strisce, con la conseguenza che gli automobilisti sono sempre tenuti a rallentare e, se necessario, ad interrompere la loro marcia per evitare incidenti. 
Affinché possa configurarsi un’ipotesi di completa esclusione di responsabilità del conducente, la condotta del pedone dovrà assumere i caratteri della assoluta imprevedibilità e anormalità. Sul punto, si è espressa la stessa Corte di Cassazione nella sentenza 29 settembre 2006, n. 21249, precisando che “in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non era, da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti”. Si tratta di casi limite, evidentemente di rara verificazione. 
Anche il comportamento dei pedoni, non di meno, è soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione contenuta nell’art. 190 C.d.S., dettata al preciso fine di evitare che i pedoni constituiscano intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale tali da mettere a repentaglio l’incolumità propria o degli altri utenti della strada. Ne deriva che la violazione delle norme contenute nella summenzionata disposizione è idonea a porre la condotta del pedone in rapporto causale con l’evento dannoso. La giurisprudenza ha individuato una serie di comportamenti del pedone, idonei a fondare il concorso di colpa, tra cui l’attraversamento della carreggiata sulle strisce pedonali con luce semaforica rossa; l’attraversamento fuori dalle strisce pedonali; l’attraversamento in un punto in cui è vietato o sconsigliabile farlo el’attraversamento imprudente.
Nella fattispecie giunta al vaglio del Giudice ambrosiano, viene in considerazione proprio una delle fattispecie già prese in esame dalla giurisprudenza e, segnatamente, l’ipotesi di attraversamento fuori dalle strisce pedonali, effettuato dal pedone “pur avendo un attraversamento pedonale a una distanza raggiungibile (circa 80 metri sia a destra che a sinistra”. In linea con l’orientamento maggioritario, il Tribunale di Milano ha chiarito che “La sola circostanza che il pedone abbia attraversato al di fuori dello spazio dedicato all'attraversamento pedonale non giustifica l'esonero di responsabilità in capo al conducente del ciclomotore”, ma ha altresì riconosciuto la configurabilità di un concorso di colpa ex art. 1227 co. 1 c.c. Alla luce degli accertamenti di fatto compiuti, il giudice ha quindii ritenuto di porre a carico del pedone un concorso di colpa minimo, quantificato nella misura del 10% e ciò, in considerazione della limitata prova fornita dal conducente danneggiante.


Fonte: StudioCataldi.it, Altalex.com

 

Studio Tecnico Sartori
Via Porta Vecchia 6/b, 35042 Este (Padova) - Tel. 0429 653019 - info@studiotecnicosartori.com
Lodovico Sartori (P.IVA 05197920282) Alberto Sartori (P.IVA 04864910288)
Copyright © . Powered by JWeb Studio