23/01/2016
Con la sentenza numero 3974/2015, il Tribunale di Palermo ha ricordato che è il Comune ad essere tenuto a pagare i danni provocati dai cani randagi che circolano per la città.
La legge quadro sul randagismo, del resto, affida a tale ente il compito di organizzare la prevenzione e il controllo dei cani randagi.
I Comuni, quindi, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge (come le Asl), sono tenuti a prendere tutti i provvedimenti necessari a evitare che gli animali vaganti arrechino danni alle persone, nel territorio di loro competenza.
Così, nel caso di specie, il Comune di Monreale si è trovato condannato a risarcire i danni subiti da un motociclista a seguito della caduta causata dallo scontro con un cane randagio che attraversava la strada.
A sostegno della condanna, nella vicenda in esame si aggiungono peraltro le previsioni della legge della Regione Sicilia numero 15/2000 che, all'articolo 14, conferma in capo ai Comuni, singoli o associati, il compito di catturare i cani vaganti o randagi e di affidarli ai rifugi sanitari pubblici o convenzionati.
Si aggiunge, poi, il decreto dell'assessore per la sanità numero 2825 del 13 dicembre 2007, contenente le linee guida e le azioni mirate per il controllo del randagismo: esso ribadisce gli oneri di servizio della cattura dei cani randagi a carico dei Comuni.
Sulla base di tutti tali sostegni normativi, quindi, il Comune di Monreale non può che essere ritenuto responsabile dei danni riportati dal motociclista a seguito dello scontro con l'animale che indebitamente vagava su una strada comunale, non importa se randagio o smarrito.
Fonte: StudioCataldi.it