15/01/2016
In caso di sinistro che vede coinvolta una vettura condotta da un soggetto in stato di ebbrezza, non si configura necessariamente la colpa dell'automobilista nell’accadimento dell’incidente.
Lo ricorda la Corte di Cassazione spiegando che condurre un veicolo con un tasso di alcolemia superiore al limite può determinare solo una presunzione di colpa ma non determina necessariamente una responsabilità.
La decisione è della la terza sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza numero 22238 del 20 ottobre 2014) che ha confermato la decisione dei giudici di merito i quali si erano espressi nel senso di una esclusiva responsabilità dell'automobilista che si era immesso su una strada statale uscendo da un parcheggio escludendo ogni responsabilità del conducente dell'altra autovettura benché fosse stato accertato che si era messo alla guida mentre era in stato di ebbrezza.
I giudici di merito avevano infatti ritenuto irrilevante lo stato di ebbrezza in quanto condizione soggettiva non aveva contribuito al verificarsi del sinistro. Nel corso dell'istruttoria non era stata provata la dedotta elevata velocità tenuta dal conducente.
La Corte di Cassazione, confermando le decisioni della Corte territoriale, ha fatto rilevare che la presunzione iuris tantum della responsabilità nella causazione dell'evento dannoso del guidatore con un tasso di alcolemia superiore a quello massimo consentito dalla legge può essere superata provando in concreto che il sinistro non sia stato causato dallo stato di ebbrezza.
L'apprezzamento in ordine alla sussistenza di altri fattori e circostanze che facciano venire meno il carattere indiziante del superamento del tasso è rimesso al giudice di merito e tale apprezzamento, se congruamente motivato, è insindacabile nel giudizio di legittimità.
Fonte: StudioCataldi.it