27/10/2015
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 113/2015, dopo moltissimi anni, forse troppi per un Paese come il Nostro, è stato chiarito che la maggior parte degli strumenti di controllo, rilevamento, accertamento della velocità dei veicoli attualmente in possesso degli organi di Polizia Giudiziaria Italiani sono fuori Legge.
Tali apparecchiature per la rilevazione dei limiti di velocità sono infatti prive dell’omologazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, che risulta essere obbligatoria in quanto si tratta di strumenti di misura e, come tali, soggetti alle normative in materia metrologica legale (Sentenza N° 113/2015 Corte Costituzionale).
La Metrologia Legale si occupa delle unità, dei metodi e degli strumenti di misura, relative alle esigenze tecniche e giuridiche dello Stato e serve a garantire la correttezza delle misure utilizzate per le transazioni commerciali, più in generale, a garantire la pubblica fede in ogni tipo di rapporto economico tra più parti, attraverso l’esattezza della misura.
Alcune sentenze del Giudice delle Indagini Preliminari di Torino (N° 4021/2015, N° 6170/2015) hanno chiarito che, in mancanza dell’omologazione di tali apparati, non abbia validità il solo certificato di approvazione e non possano ritenersi legittimi gli atti derivanti dal rilevamento degli eccessi di velocità.
La Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale della Toscana, è stata la prima a condannare un funzionario della Polizia Locale di un Comune della Toscana (Sentenza N° 508/2008), per aver consentito l’illegittima utilizzazione di apparecchiature automatiche per la rilevazione della velocità di circolazione dei veicoli, non munite della speciale omologazione.
Si specifica che l’approvazione, alla quale si è fatto cenno, è un atto attraverso il quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti acconsente la messa su strada solo di apparecchiature già omologate, nella fattispecie, da un Ministero al quale tale attività è riconducibile per legge: il Ministero dello Sviluppo economico (ex. Ministero dell’Industria, commercio ed artigianato).
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è infatti tenuto ad emettere solo il documento di approvazione delle singole apparecchiature prodotte, privo di molti elementi obbligatori come il numero di omologazione e il numero di matricola univoca per ogni strumento prodotto dalla casa costruttrice, non essendo in grado di svolgere, in base alla normativa, tutti i controlli sugli strumenti prodotti ed in commercio sul territorio Italiano, in base all’art. 192 comma 8 del Reg. di esecuzione.
Questa grave lacuna perdura perché alcuni funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si ostinano a ritenere che l’omologazione e l’approvazione siano termini sinonimi, come ha più volte smentito la Suprema Corte di Cass. (vedi sentenza N° 15042/2011).
Lo “Scout Speed”, che nel Nostro Territorio ha mietuto migliaia di vittime con sanzioni salatissime a carico dei Cittadini, non è mai stato omologato dal Ministero competente. Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con Decreto Dirigenziale Prot.n° 1323 dell’08.02.2012, si è solo limitato ad approvare tale dispositivo senza tuttavia che vi fosse la preventiva omologazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
La ditta costruttrice rilascia agli acquirenti dello “Scout Speed” una dichiarazione di conformità certificando solamente che il dispositivo rispetta gli standard imposti dalle norme tecniche o dalla legge. In realtà, non è possibile rilasciare certificati di conformità in assenza di omologazione.
Per concludere, si precisa che tutti gli Agenti accertatori, i quali sottoscrivono i verbali prodotti usando questi apparecchi irregolari e dichiarando che detti strumenti sono omologati (quando in realtà non lo sono) potrebbero essere deferiti alla Autorità Giudiziaria a norma dell’art. 476 C.P. (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) ed i Comuni potrebbero essere costretti a restituire tutti i soldi versati ingiustamente dai Cittadini nelle casse pubbliche. Si potrebbe configurare a tutti gli effetti il reato molto grave previsto dall’art. 640 C.P. (truffa), come è già accaduto in molti Comuni Italiani dopo i numerosi scandali legati agli autovelox irregolari e clonati.