02/09/2015
Il Tribunale di Genova, con sentenza 645/2015, si occupa di una questione delicatissima: l’investimento di pedone. Infatti, da una parte c'è l'utente forte, in auto, che magari ha rispettato il codice della strada; e dall'altra l'utente debole, il pedone, che ha infranto la legge. È quindi difficile trovare una soluzione equilibrata, che tenga conto di tutti i fattori. Per i giudici liguri, il pedone che è stato investito sulle strisce è responsabile quando si rende protagonista di un grave comportamento di imprudenza, noncurante dei divieti di attraversamento. Se il pedone ha attraversato col semaforo rosso, come il caso in esame, è responsabile del sinistro.
LA PAROLA AI MAGISTRATI - Ecco la tesi del Tribunale: la responsabilità del conducente prevista dall'articolo 2054 del codice civile è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento. Situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Così, i magistrati hanno rigettato l'istanza di un pedone volta al risarcimento di 31.000 euro per i danni subiti nell'incidente in questione. Il pedone ha attraversato col rosso, sull'asfalto bagnato e in un momento di intenso traffico: inevitabile l'impatto con un furgone che transitava col verde
Non solo. Il pedone ha attraversato col rosso e di corsa. Ha posto in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo. Ovviamente, il conducente del mezzo che lo ha investito ha dovuto dimostrare che la comparsa improvvisa del pedone sulla propria traiettoria ha reso impossibile evitare l'impatto. Tale situazione ricorre allorché il pedone compia l'attraversamento della strada immettendovisi così repentinamente da costituire un ostacolo improvviso e inevitabile, si da non consentire al conducente di evitare l'investimento.
MA C'È UN'ALTRA SENTENZA... - Tuttavia, ogni incidente fa storia a sé. Infatti, la Cassazione, con sentenza 9683/11, ha condannato la ripartenza rapida di un automobilista che, sebbene avesse luce verde, investiva un pedone durante l'attraversamento dell'incrocio.
Il giudice però, non avrebbe ravvisato anomalie nell'attraversamento dell'incrocio da parte del pedone ribadendo che, solo nel caso in cui quest'ultimo avesse attraversato l'incrocio in maniera "imprevedibile", non lasciando il tempo all'automobilista di osservare i movimenti del pedone, la responsabilità sarebbe ricaduta sul pedone stesso. La Cassazione quindi accoglieva il ricorso del pedone, stabilendo che il conducente è obbligato a mantenere in ogni caso una condotta di guida prudente, tale da potere prevenire eventuali incidenti.
Fonte: SicurAuto.it