26/08/2015
La sentenza 35331/2015 della Cassazione, quarta sezione penale, ribadisce i principi cardini dell’articolo 141 del Codice della Strada: mantenere i limiti di velocità non significa essere sempre esenti da colpe nel caso di verificarsi di un incidente. Nel dettaglio, la suprema Corte ha stabilito che la massima velocità consentita in autostrada (130 km/h) può essere mantenuta dal conducente SOLO in caso di visuale libera per un lungo tratto, in modo da poter sempre mantenere una distanza di sicurezza dagli utenti che lo precedono e da effettuare manovre di emergenza laddove le circostanze lo richiedessero.
I FATTI: L’imputato tamponava una Fiat Punto che lo precedeva all'interno della terza corsia dell'autostrada A14, all'altezza di Imola, e che teneva una velocità ridotta per la presenza di un'autovettura ferma all'interno della corsia centrale. A seguito dello scontro il conducente del veicolo tamponato perdeva la vita.
Il Tribunale di Bologna e la Corte d’Appello condannavano l’imputato per aver tenuto una velocità ben al di sopra del limite massimo consentito (180 km/h) e inadeguata in relazione al contesto, oltre che per colpa generica per aver violentemente tamponato l’autovettura Fiat Punto.
Il difensore del ricorrente sosteneva invece che il suo assistito procedesse nel rispetto dei limiti consentiti (130 km/h) e che l’evento non poteva essere impedito per la presenza di un camion che precedeva le vetture coinvolte nel sinistro e che occludeva la visuale sul veicolo in panne all'interno della corsia centrale.
LA SENTENZA: I giudici di legittimità hanno considerato ampiamente dimostrato che l'imputato marciasse a velocità manifestamente eccessiva come è risultato dall'accertamento tecnico e dalle dichiarazione testimoniali, nonché dalle impressionanti conseguente procurate nell'impatto. Nonostante ciò, la suprema Corte ha precisato che, anche se il conducente avesse rispettato i limiti previsti, sarebbe stato ugualmente in colpa poiché la massima velocità presuppone una visuale autostradale libera per un assai lungo tratto così da permettere "tempestiva ed esaustiva ispezione, e, comunque, in modo tale da assicurare eventuale manovra di emergenza, e, in ogni caso, mantenimento della distanza di sicurezza, ovviamente proporzionale all'elevata velocità tenuta e al corrispondente necessario spazio di frenata".
Nessuna colpa può addebitarsi alla vittima, la quale, diligentemente e prudentemente, trovatasi davanti l'improvviso ostacolo costituito dall'autovettura fermatasi a centro strada, l'aveva superata occupando l'unica corsia libera (quella di sinistra).
Fonte: SicurAuto.it